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Inps:

Le tabelle Inps ed Enpals, in attesa della circolare da parte dell’Istituto, sono state aggiornate rivalutando gli importi dell’anno precedente del 5,4 %; la percentuale di perequazione automatica delle pensioni è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29/11/2023.

  • Limiti ivs (annuale e mensile) – Massimale ivs – Minimali Inps – Parametri CIG:

Aggiornati i valori anno 2024.

  • Giornalisti industria – settore contributivo 11200 tab. 1121:

con decorrenza 01/01/2024
• Fondo di solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni – Codici fondo integrazione salariale 16 – 17:

L’Inps con la circolare n. 107 del 21/12/2023 illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. A decorrere da gennaio 2024 sono tenute all’iscrizione al Fondo le imprese contraddistinte dal codice autorizzazione “2T”, che assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”.

Nuovi fondi di solidarietà:

  • 16 Fondo Solid.Bilat.Telecomunicazioni
  • 17 Fondo Solid.Bilat.Telecom.no DLgs148/15

Nuove voci contributive:

  • 921312 Fondo solidarietà Telecomunicazioni (Fondo 16)
  • 921313 Fondo solidarietà Telecom.no DLgs 148/15 (Fondo 17).
  • Fondo gas – Settore contributivo 101600 – tab. da 1881 a 2209:

Scaduta con decorrenza 12/2023 la voce contributiva Fondo integrativo poiché il contributo è stato soppresso.


Casse Edile
• Edilcassa Sicilia – Cod. 7600 – 7601 – 7602 – 7603 – 7604 – 7605:

Aggiornati contribuiti da 01/2024.
• Cassa edile di Pistoia – Cod. 6870 – 6871 – 6872:

Aggiornati contribuiti da 01/2024.
Enti
• Metasalute – Cod. 9780 – 9782 – 9783 – 9784 – 9785 – 9786 – 9787:

Aggiornati contribuiti da 01/2024.

I codici Uniemens METE e METF non dovranno più essere utilizzati in quanto non corrispondenti a nessun paino integrativo attivo.

  • Fasg&p Gomma plastica industria – Cod. 8690 – Gruppo enti 90046:

Aggiornati contribuiti da 01/2024.
• Fasg&p Gomma plastica industria + ctr dipendente – Cod. 8691:

Il contributo aggiuntivo volontario c/dipendente pari a 7 euro.
• FASIE -Assistenza sanitaria integrativa vetro industria – 9871:

Aggiornati contribuiti da 01/2024.
• Mario Negri – Cod. da 6073 a 6088:

Aggiornati contribuiti di formazione da 01/2024.
• Salute sempre – Cod. 8570:

Aggiornati contribuiti da 01/2024.
• EBAV – Panificatori – Cod. 6328 – 6329:

Aggiornati contribuiti da 01/2024.
• Agidae Salus – Cod. 8090:

Aggiornati contribuiti da 01/2024.
• Sanimoda – Peli cuoi, penne, spazzole, occhiali – Cod. 8703:

A partire dal mese di gennaio 2024, dovranno effettuare un versamento trimestrale di 51€ per ogni dipendente avente diritto.

 

Fondi
• Previambiente – Cod. 6191 Cat. Da 1 a 17:

Aggiornato contributo aggiuntivo a carico azienda, pari ad € 15,00 mensili per lavoratore iscritto, per 12 mensilità che dal 1° gennaio 2024 passa a € 22.

  • Byblos – grafica – Cod. 6031 Cat. Da 1 a 10:

Aggiornati contribuiti da 01/2024.


Inail
• Tabelle contributive Inail:

Aggiornati parametri autoliquidazione. La tabella dei parametri autoliquidazione è stata rilevata dalle diverse circolari Inail nonché dalle basi di calcolo, tranne che per il tasso relativo alla rateizzazione, pari allo 3,76%, che è stato rilevato dal Ministero del Tesoro come “tasso medio dei titoli di stato 2023”.

 

TABELLE FISCALI
Addizionali
• Variazioni aliquote addizionali comunali al 12.01.2024

  • Addizionale Regionale Toscana:

Con Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2023, la Regione Toscana ha stabilito che, relativamente all’anno d’imposta 2024, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è determinata per scaglioni di reddito secondo le seguenti misure.


RINNOVI CONTRATTUALI
Chimica industria
– 900015 – Chimica industria:

  • 900015 – Chimica industria
  • 900091 – Fibre chimiche industria
  • 900187 – Chimica industria settore abrasivi
  • 900209 – Chimica industria fino a 70 dipendenti
  • 900214 – Chimica industria – lubrificanti e GPL

Intesa 08/01/2024. Rinnovo parte economica.

-900022 – Grafica ed editoriale industria:

Sott. 1/2 – Accordo 19/12/2023. Rinnovo contrattuale

Metalmeccanica, Oreficeria e odontotecnica aziende artigiane:
            – 900032 – Metalmeccanica artigianato
            – 900034 – Odontotecnica
            – 900074 – Oreficeria artigianato

Verbale di accordo 21/12/2023. Rinnovo parte economica. Verbale di accordo 21/12/2023. Rinnovo parte economica.
900055 – Edilizia artigianato:

Nota integrativa e accordo del 20 dicembre 2023
900137 – Formazione professionale:

Accordo 18/12/2023. Rinnovo contrattuale. Con decorrenza 01/01/2024 l’e.d.r. è pari allo 1,5% dell’imponibile previdenziale annuo calcolato su 13 mensilità e diviso su 12 mensilità.

Nel contratto è stata inserita l’aliquota pari a 1,63 che equivale all’aliquota 1,50 calcolata per 13 mensilità diviso 12.

900139 – Agricoltura consorzi agrari:

Ipotesi di accordo 12/12/2023. Rinnovo contrattuale
900196 – Lavoro domestico:

Sott. 1/2/3/4 – Accordo 08/01/2024. Rinnovo parte economica.
900210 – Servizi postali in appalto:

Ipotesi di accordo 21/12/2023. Rinnovo contrattuale.


ADEGUAMENTO DATI CONTRATTUALI

900009 – Carta industria:

Corretti i minimi retributivi dei livelli A – B2 – C1S – C3 – D1 nella decorrenza 01/01/2024
Farmacie private:
– 900019 – Farmacie private urbane e rurali non sussidiate
– 900194 – Farmacie private rurali sussidiate:

Corretto gruppo apprendistato 9 indicando l’intero periodo pari a 36 mesi al livello 1.

900026 – Lavanderie industria:

Sott. 1/2 – Aggiornato l’importo dell’elemento perequativo previsto con la retribuzione del mese di dicembre, per aziende prive di contrattazione di secondo livello, che per il 2023 è pari a 260 euro.

900033 – Metalmeccanica pmi Confimi:

Eliminato nel folder ratei, lentina banca ore, il limite delle 40 ore nel campo “Da ore straordinario”. Corretto trattamento c/ditta per infortunio

900102 – Magazzini generali dirigenti:

Corretta data scadenza normativa.

Autotrasporto merci:
            – 900121 – Autotrasporto merci
            – 900261 – Autotrasporto merci artigianato

Inserito il periodo di prova per il personale viaggiante. N.B. l’adeguamento contrattuale è già stato pubblicato il 12/01/2024.

900233 – Trasporto aereo – Handling:

Sott. 2 – L’accordo 25/10/2023 ha previsto un aumento dei minimi retributivi a decorrere dal 01/01/2024

 

VOCI E CAUSALI
1053 – RATEO 13sima OTD xESPOSIZ.INPS:

Con la presente release la voce in oggetto è stata scaduta con data 12/2023, poiché la legge di bilancio, per quanto riguarda l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, ha escluso la tredicesima dal calcolo dell’esonero.

829 – BUONI CARBURANTE 2022/2023:

Inserita la data di scadenza al 12/2023 in quanto non rinnovata l’agevolazione fiscale per il 2024.

954 – PREMI A BUONI CARBURANTE:

Inserita la data di scadenza al 12/2023 in quanto non rinnovata l’agevolazione fiscale per il 2024


PROGRAMMI DEL MESE
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR – Determinazione del saldo:

rivalutazione TFR da versare entro il 16 febbraio 2024.
Gestione conguaglio tardivo

Il conguaglio tardivo consente l’effettuazione del conguaglio fiscale entro il 29 febbraio 2024

Calcolo acconto addizionale comunale

Il programma di calcolo CALACCO determina l’importo dell’acconto da trattenere in forma rateizzata a partire da febbraio/marzo 2024.

 

PRECISAZIONI
Circolare Inps n.2/2024:

L’Inps con la circolare in oggetto ha formalizzato quanto istituito dal DLgs. N.175/2023  recante il “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”.

LEGGE DI BILANCIO 2024:
Articolo 1, comma 15 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti:

15. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”.


Articolo 1, commi 16 e 17 – Limiti di esenzione per i fringe benefits:

16. Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

  1. Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.”.


Articolo 1, comma 18 – Detassazione dei premi di risultato:

18. Per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.”.


Articolo 1, commi da 21 a 25 – Tratt.Int.speciale lavoro notturno e festivo settore Turistico-Alberghiero:

21. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

  1. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro 40.000.
  2. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  3. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. La spesa per l’attuazione dei commi da 21 a 24 è valutata in 81,1 milioni di euro per l’anno 2024.”.

 
Articolo 1, comma 179 – Congedo parentale:

179. All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024 ». L’articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023.”.

 
Articolo 1, commi dal 180 al 182 – Decontribuzione delle lavoratrici con figli:

“180. Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. 181. L’esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. 182. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”.


Articolo 1, commi dal 191 al 193 – Assunzione donne vittime di violenza nel settore privato:

191. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’articolo 105-bis del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  1. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.
  2. I benefici di cui ai commi 191 e 192 sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, 4 milioni di euro per l’anno 2025, 3,8 milioni di euro per l’anno 2026, 2,5 milioni di euro per l’anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l’anno 2028. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.”.

DECRETO LEGISLATIVO RIFORMA IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:

Il Decreto Legislativo n.216 del 30 dicembre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30         dicembre 2023) prevede la riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Autoliquidazione Inail 2023 – 2024:

L’Autoliquidazione Inail 2023-2024, fermo restando il primo versamento al 16/02/2024,   prevede alcune conferme/novità:

  • Invio telematico dell’autoliquidazione: l’invio telematico deve essere effettuato entro il 29 Febbraio.
  • Opzione per la rateizzazione: Il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta o continuare ad avvalersi della rateazione, deve barrare l’apposita casella SI, Il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà barrando la apposita casella NO.
  • Le aziende non artigiane che hanno in forza solo apprendisti sono obbligate alla presentazione dell’autoliquidazione 2023/2024 indicando la retribuzione a “zero”.
  • Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2023, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti devono indicare il valore “zero” nel campo “Retribuzioni complessive” del modulo telematico da inviare all’INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio “AL.P.I online”) oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio “Invio Telematico Dichiarazione Salari”).
  • L’imponibile Inail da prendere a base per i dipendenti Part-Time non è la retribuzione effettivamente percepita dal dipendente, bensì la retribuzione convenzionale oraria-

 

REVISIONE PROGRAMMI
Proroga Decontribuzione SUD. Messaggio INPS 4695 del 28.12.2023:

La Legge di Bilancio 2021, ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27,  comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applichi fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

– in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;

– in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;

– in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

La Commissione europea, con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al 30 giugno 2024

Lavoratori agricoli occasionali (OTDO). Circ.102 – 12.12.23 e mes. 4652 4688 del 22 e 28-12 2023:

Dopo la circolare INPS 102-2023 contenente le prime istruzioni sulla nuova disciplina del lavoro occasionale in agricoltura introdotta dalla legge di bilancio 2023 Legge 197 2022 (art 1 comma 342 e seguenti), è stato pubblicato il 22 dicembre il messaggio 4652 che chiarisce le modalità di trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri a cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo per i lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO). Con il messaggio 4688 del 28 dicembre 2023 è giunta un ulteriore precisazione relativa al conteggio delle 45 giornate.

Le singole voci contributive a carico del datore di lavoro, previste per la generalità delle aziende agricole che assumono OTD, per gli OTDO verranno pertanto abbattute del 68%.

Esonero irpef rientro cervelli. Decreto legislativo del 27.12.2023 n. 209 :

Il decreto legislativo in oggetto, attuativo della delega per la riforma fiscale in materia di Fiscalità internazionale, ha previsto un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati.

Esonero parità di genere 2023. Messaggio inps 4614/2023:

Con la presente release è stata creata l’utility di GisPaghe UT012024.

IMPLEMENTAZIONI
Gestione cedolino (GESCED – TK GIS25747; GIS25563; GIS25836)

  • Qualora l’utente avesse modificato manualmente le tabelle delle addizionali regionali e comunali, ed in una qualsiasi fase di aggiornamento tabelle non le avesse importate per annullare la precedente modifica effettuata (lasciando pertanto le tabelle diverse da quelle aggiornate dal programma), in fase di elaborazione cedolino il programma restituisce un messaggio d’errore.
  • In caso di giornalisti trasformati a Tempo Indeterminato nel corso del 2024, il recupero del contributo Add.le ASPI (1,40) può avvenire solo per i mesi decorrenti da gennaio 2024. L’addizionale ASPI versata da luglio/2022 fino a dicembre 2023, in caso di trasformazione a TI nel 2024 NON può essere recuperata.

Gestione UniEmens (GUEMENS – TK GIS22210)

In caso di dipendente assunto con incentivo occup. Giov. a TI/trasf (GI36) proveniente da un’altra azienda, L’INPS ha riconosciuto, anche alla nuova azienda, il godimento dell’esonero residuo, precisando però che nel codice identificativo presente in Guemens (InfoAggCausaleContrib) oltre ad esserci la data di assunzione (della prima azienda che ha goduto dell’esonero), deve essere presente anche il codice fiscale del dipendente, come riconoscimento da parte dell’INPS.

Quote associative (TABASS – TK GIS25685)

Inserita nella tabella di calcolo della quota associativa una nuova scelta denominata “Importo aziendale”.

Tale nuova opzione permette di indicare l’importo azienda nell’apposito campo e la data di decorrenza della quota associativa per evitare che un eventuale aggiornamento azienda effettuato prima dell’inserimento della quota associativa possa modificare le rettifiche azienda (Tabelle generali-quote associative comansoTABASS).

Fondi con squilibrio finanziario (ENTI – TK GIS24648)

Fondi di previdenza che risultano in una situazione di squilibrio finanziario possono continuare ad applicare la disciplina previgente che consente la piena deducibilità dei contributi versati senza, quindi, il rispetto del limite di euro 5.164,57, previsto dall’articolo 8 del d.lgs. n. 252 del 2005.

 

CORREZIONI ANOMALIE
Gestione UniEmens (GUEMENS – TK GIS 25684)

In presenza di imponibili eccedenza massimale (caso di sportivo professionista), nella compilazione dell’uniemens, la procedura scriveva in “imponibile eccedenza massimale 2 ” solo l’imponibile, mentre i contributi venivano riportati nella sezione Contr./F.Int/Mal/Mat/Pensi generando, in sede di controllo, un errore bloccante.  

STAMPA TFR ANNUO (STATFR – TK GIS25833)

Con la versione 23.05.3c00 del 5.12.2023 è stata implementata la stampa del prospetto TFR (06) aggiungendo la colonna “Anticipi TFR AP”. Venivano però stampati anche i dipendenti cessati che avevano ricevuto anticipi in anni precedenti, col il saldo TFR pari a zero.