NOTA BENE: I tributi presenti nella situazione debitoria/creditoria verranno riportati in F24 alle scadenze effettive.
NOTA BENE: in relazione alla c.d. tassa piatta incrementale o flat tax incrementale (quadro LM Sez. II) la norma istitutiva:
-La circolare esplicativa n. 18/E del 2023;
-Le Istruzioni del modello;
-La risoluzione 21/E del 18/4/24;
non riportano nulla circa i termini e le modalità di versamento relative.
Avendo chiesto informazioni in merito tramite Assosoftware all’ADE senza ricevere risposta, trattandosi di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF
e delle addizionali IRPEF comunale e regionale, il programma si comporta analogamente alle altre imposte sostitutive effettuando la maggiorazione
o lo spostamento al 31/07/2024 legato al posticipo per ISA in presenza dei check relativi inseriti manualmente dall’operatore nella situazione
debitoria/creditoria. In presenza dei check di cui sopra se l’operatore volesse versare solo la stessa entro il 30/06/2024 dovrà agire
manualmente in F24 tramite le apposite funzionalità di questa procedura.

“All’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.”
Il comma 98 dello stesso articolo prosegue prevedendo “Con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le relative modalità di attuazione.”

Al momento del rilascio del presente aggiornamento il provvedimento di cui al comma 98 che dovrebbe definire la decorrenza dell’efficacia dei limiti alla compensazione del credito INPS non è stato ancora pubblicato, pur essendo le disposizioni di cui sopra in vigore dal 01/01/2024. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 98 sopra indicato, avendo altresì chiesto informazioni tramite Assosoftware all’ADE circa la decorrenza di tale nuova disposizione senza aver ricevuto risposta in merito, al fine di non far riaprire le dichiarazioni successivamente all’eventuale approvazione/pubblicazione del provvedimento di cui al comma 98 in presenza di un credito scaturente da quadro RR lo stesso verrà riportato nella situazione debitoria/creditoria nella colonna credito senza il corrispondente riporto nella colonna “Da utilizzare” in modo tale da non utilizzarlo all’interno della situazione debitoria/creditoria evitando così la creazione della delega compensativa in seguito alla chiusura della dichiarazione. Il credito INPS scaturente da quadro RR verrà comunque riportato a gennaio 2024 primo del mese in analogia al funzionamento degli altri crediti del dichiarativo dopo la chiusura della dichiarazione e il programma F24 ne permetterà l’eventuale utilizzo seguendo la normativa.

Consigliamo comunque gli operatori di porre attenzione all’eventuale compensazione del credito INPS effettuata in F24 in considerazione che la prima scadenza utile delle imposte sarà al 01 luglio 2024, eventualmente ponendo lo stesso come “sospeso” nel caso in cui si volesse agire in via prudenziale in mancanza dell’invio della dichiarazione.
Sarà nostra cura effettuare un aggiornamento successivo nel momento in cui verrà eventualmente pubblicato il provvedimento di cui al comma 98 sopra indicato.

REDDITI PERSONE FISICHE – QUADRO RR

“Gli importi eventualmente risultanti a credito della presente sezione possono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2023 (circolare INPS n. 52 del 7 giugno 2023); tutte le somme riferite ad anni precedenti rispetto all’anno 2022, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure d’istanza di autoconguaglio (cfr. circolare INPS n. 182 del 10 giugno 1994).”….
“- a colonna 20, riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito minimale dell’anno precedente, indicato nella colonna 19 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del modello REDDITI PF 2023;
– a colonna 21, indicare la parte del credito già esposto a colonna 20 e compensato nel modello F24 con l’indicazione dell’anno d’imposta 2022 fino alla data di presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2024;
– a colonna 22, indicare il credito residuo a rimborso o in autoconguaglio risultante dalla differenza tra colonna 20 e la colonna 21. Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all’INPS)”…….. e poi ancora “- a colonna 34, riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il minimale dell’anno precedente, indicato nella colonna 33 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del mod. REDDITI PF 2023;
– a colonna 35, indicare la parte del credito già esposto a colonna 34 e compensato nel modello F24 con anno 2023 fino alla data di presentazione del modello REDDITI PF 2024;
– a colonna 36, indicare il credito residuo a rimborso o in autoconguaglio derivante dalla differenza tra la colonna 34 e la colonna 35. Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all’INPS).”

Il dichiarante può utilizzare il credito residuo 2022 in compensazione nel modello F24, fino a quando non viene presentata/inviata la dichiarazione Redditi 2024.
Gli utilizzi del credito residuo 2022, effettuati fino al momento dell’invio della dichiarazione, vanno esposti nel campo “Credito del precedente anno compensato nel Mod F24” (es. campo 35 del rigo RR2 della sezione I), mentre l’eventuale credito 2022 che residua andrà chiesto a rimborso e quindi esposto nel campo “Credito di cui si richiede il rimborso” (es. campo 36 del rigo RR2 della sezione I).
Nella gestione del quadro “RR – Contributi previdenziali”, sia nella sezione I (artigiani e commercianti) sia nella sezione II (gestione separata) è presente un bottone F10 posto nella tool-bar delle due sezioni.

Il bottone è attivo solo quando la dichiarazione è CHIUSA in quanto dopo aver chiuso la dichiarazione tutti i quadri che la compongono sono accessibili solo in modalità di visualizzazione.
La funzionalità, collegata al bottone, invece permette di intervenire sui campi sopra descritti in modo che il contenuto del quadro RR nell’archivio telematico risponda alle richieste indicate nelle istruzioni della dichiarazione PF.
In fase di chiusura di una dichiarazione, se nel quadro RR è presente un valore nel “Credito da utilizzare in compensazione” contenente importi relativi al 2022 (sia nella sezione I che nella sezione II del quado RR), verrà dato un messaggio al fine di ricordare all’operatore che deve provvedere ad “aggiornare”, nel quadro RR, i valori dei campi interessati, seguendo le seguenti istruzioni.

Per visualizzare in dettaglio le operazione da seguire, cliccare qui: GISREDDITI_Com_24.02.02.00 (49 download )